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Nuovo Codice Della Strada 2019: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Dopo l’aggiornamento della legge 187 del 2008, l’ultimo aggiornamento in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è del 29 Luglio 2010.
Si riporta di seguito l’articolo aggiornato:

Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (1) (*)

1. (2) Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito  con  l’ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,la durata della sospensione  della  patente  e’  raddoppiata.  Per  iconducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis,  le  sanzioni  dicui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentateda un terzo alla metà. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4dell’articolo 186-bis. La patente di guida  e’  sempre  revocata,  aisensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e’commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citatocomma 1  dell’articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  neltriennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  dellapena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e’  stata  applicata  lasospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta  la  confiscadel veicolo con il quale e’ stato commesso il  reato,  salvo  che  ilveicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  delsequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter

1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e,  fatto  salvo  quantoprevisto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente diguida e’ sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del  titoloVI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (2a)

1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (2b)

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esitopositivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  diritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l’effettoconseguente  all’uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   iconducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senzapregiudizio per l’integrità fisica,  possono  essere  sottoposti  adaccertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  sucampioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personalesanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministridell’interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche  antidrogae il Consiglio superiore  di  sanità,  da  adottare  entro  sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori  oneri  a  caricodel bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cuial  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  daimpiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  laneutralità finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimodecreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente  commasiano effettuati, anziche’ su campioni di mucosa del cavo  orale,  sucampioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibileeffettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliariodelle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  disottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cuiall’articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighiprevisti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutturesanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  poliziastradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  pressoquelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievodi campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell’effettuazione  degliesami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  opsicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   diincidenti, compatibilmente con  le  attività  di  rilevamento  e  disoccorso»

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. (I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144).  Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5.bis Qualora l?esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l?assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all?esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell?articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l?ufficio o il comando da cui dipende l?organo accertatore. (2a)

6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (comma abrogato dal decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.).

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell?accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all?articolo 186, comma7. Con l?ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119. (2)

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presentearticolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  può  essere  sostituita,anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione  daparte dell’imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilità  dicui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione  diun’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere,in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell’educazionestradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  pressoenti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,nonche’  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   esocio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  aisensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decretopenale o con la sentenza il  giudice  incarica  l’ufficio  locale  diesecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all’articolo  59  deldecreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l’effettivosvolgimento del lavoro di  pubblica  utilità.  In  deroga  a  quantoprevisto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, illavoro di pubblica utilità ha una  durata  corrispondente  a  quelladella sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  penapecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblicautilità. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblicautilità, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  ilreato,  dispone  la  riduzione  alla  metà  della   sanzione   dellasospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolosequestrato. La decisione e’ ricorribile in  cassazione.  Il  ricorsonon sospende l’esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  ladecisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighiconnessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudiceche procede o il giudice dell’esecuzione, a  richiesta  del  pubblicoministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 delcodice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità  edelle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  penasostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzioneamministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Illavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non  più  diuna volta.

 

 

In Sintesi:

sanzione principale:
• da euro 1.500 a 6.000 euro (aumentate da 1/3 alla metà dalle ore 22,00 alle ore 7,00) e arresto da 6 mesi ad 1 anno

sanzione accessoria:
• sospensione della patente da 1 a 2 anni
• revoca della patente in caso di reiterazione nel triennio
• confisca del veicolo (se non appartenente ad altri)

con sanzioni raddoppiate in caso di incidente e fermo del veicolo per 180 gg. (se non appartenente ad altri)


(*) Le parti in grassetto dell’articolo riportano le novità introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( in G.U. n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).

(1) L’art. 187 è stato interamente sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(2) Comma interamente riscritto dall’art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2a) Comma aggiunto dall’art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2b) Comma aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

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